Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
Soggetti operanti nel settore finanziario
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Soggetti non operanti nei confronti del pubblico
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Soggetti operanti nel settore finanziario
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soggetti inclusi negli elenchi indicati nell'art. 86, comma 7, i soggetti le cui pretese non siano state accolte, in tutto o in parte, entro quindici giorni
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Soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata
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1. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la società finanziaria capogruppo si applicano le disposizioni
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2. La raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche.
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3. La Banca d'Italia pubblica elaborazioni e dati statistici relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza.
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3. Con le modalità previste dal comma 2, la CONSOB e la Banca d'Italia possono concedere ai soggetti indicati nel comma 1 deroghe all'osservanza
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3. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, dei dipendenti, nonché dei soggetti indicati nell'art. 121
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1. Al fine di realizzare la vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia richiede ai soggetti indicati nelle lettere da a) a f) del comma 1
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2. Il Ministro del tesoro può individuare, in considerazione dell'attività svolta, altri soggetti da sottoporre alle norme del presente capo.
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3. Le disposizioni del presente capo e del capo III si applicano, in quanto compatibili, ai soggetti che si interpongono nell'attività di credito al
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3. La Banca d'Italia può richiedere la certificazione del bilancio ai soggetti indicati nelle lettere da a) a g) del comma 1 dell'art. 65.
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4. La Banca d'Italia individua i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione quando il diritto di voto spetta o è attribuito a un soggetto diverso
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4. La Banca d'Italia, al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati nei commi 1 e 2, può chiedere informazioni ai soggetti comunque
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1. Ai fini del presente capo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, commi
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2. Nei confronti dei soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata resta ferma l'applicazione di norme specifiche in tema di controlli e
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1. Fermo quanto disposto dall'art. 18, il Ministro del tesoro disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi
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2. Quando la concessione del finanziamento avviene a favore di soggetti privati, il requisito di opera pubblica o di pubblica utilità deve risultare
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3. L'UIC, ovvero la Banca d'Italia per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, possono chiedere informazioni ai soggetti comunque
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1. La Banca d'Italia esercita la vigilanza su base consolidata nei confronti dei seguenti soggetti: a) società appartenenti a un gruppo bancario; b
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2. Il reclamo è deciso dal CICR previa consultazione delle associazioni di categoria dei soggetti sottoposti a vigilanza, nel caso in cui la
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7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano all'UIC, con le modalità
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4. In caso di inerzia del consiglio di amministrazione, la Banca d'Italia pronuncia la decadenza o la sospensione dei soggetti che svolgono funzioni
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1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, intermediari finanziari e soggetti inclusi nell'ambito della
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comunitari forniscono ai soggetti individuati dalle stesse le informazioni necessarie per l'esercizio della vigilanza consolidata.
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4. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, dei dipendenti, nonché dei soggetti indicati nell'art. 121
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2. La Banca d'Italia può richiedere alle autorità competenti di uno Stato comunitario di effettuare accertamenti presso i soggetti indicati nel comma
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1. I soggetti che esercitano le attività previste dall'art. 106, comma 1, si adeguano alle disposizioni del comma 2 e del comma 3, lettera b), del
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provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza. I provvedimenti sono pubblicati entro il secondo mese successivo a quello della loro
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1. L'esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico, delle attività indicate nell'art. 106, comma 1, è riservato ai soggetti iscritti in
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1. Il credito alle opere pubbliche ha per oggetto la concessione, da parte di banche, a favore di soggetti pubblici o privati, di finanziamenti
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parole o le locuzioni indicate nel comma 1 possono essere utilizzate da soggetti diversi dalle banche.
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singola banca, della situazione e delle attività dei soggetti indicati nelle lettere da b) a g) del comma 1 dell'art. 65.
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2. L'esercizio del credito al consumo è riservato: a) alle banche; b) agli intermediari finanziari; c) ai soggetti autorizzati alla vendita di beni o
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2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai soggetti già sottoposti, in base alla legge, a forme di vigilanza sostanzialmente
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3. Con riguardo ai soggetti indicati nell'art. 121, comma 2, lettera c) il controllo previsto dal comma 1 è demandato al Ministro dell'industria, del
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determinati, le singole banche di credito cooperativo a una operatività prevalente a favore di soggetti diversi dai soci, unicamente qualora sussistano ragioni
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gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all'efficienza e alla competitività del sistema finanziario nonché all'osservanza delle
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rispetto della disciplina comunitaria in materia, le altre norme del titolo I della legge n. 1 del 1991 applicabili ai soggetti indicati nel comma 1.
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1. Nei contratti di durata i soggetti indicati nell'art. 115 forniscono per iscritto al cliente, alla scadenza del contratto e comunque almeno una
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1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche devono possedere i requisiti di professionalità e di
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capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo; d) alle società previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1; e) ai soggetti operanti nel settore finanziario
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. 400, vengono determinati i requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
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bancaria è vietato a soggetti diversi dalle banche.
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8. Se alle operazioni indicate nei commi 1 e 3 partecipano soggetti appartenenti a Stati extracomunitari che non assicurano condizioni di reciprocità
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eseguire ispezioni presso i soggetti indicati nell'art. 115, commi 1 e 2, ovvero chiedere che tali verifiche siano effettuate dalle competenti autorità di
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disposizione degli aventi diritto, gli elenchi dei creditori privilegiati, dei titolari di diritti indicati nel comma 2, nonché dei soggetti appartenenti
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3. Il CICR stabilisce limiti e criteri, anche con riguardo all'attività e alla forma giuridica dei soggetti, in base ai quali non costituisce